Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 14/05/1981 n. 219

• Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi della Basilicata sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo ripartiti per facoltà, e il personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle A e B allegate al presente articolo.

• I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati e ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

• I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella B. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Posti di professori e dei ricercatori di ruolo. Posti Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Professori ordinari 12 Professori associati 12 Ricercatori 14 Facoltà di ingegneria. Professori ordinari 12 Professori associati 12 Ricercatori 14 Facoltà di lettere e filosofia. Professori ordinari 10 Professori associati 10 Ricercatori 12 Facoltà di agraria. Professori ordinari 12 Professori associati 12 Ricercatori 14 Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici 1 Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici 1 Carriera ausiliaria 20 Operai di prima categoria 1 Operai di seconda categoria 4 Operai di terza categoria 6 Tabella A Tabella B Posti del personale non docente di ruolo. Posti Carriera amministrativa delle segreterie universitarie: primo dirigente 1 direttivi 4 Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie 2 Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie 3 Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie 8 Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie 25 Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie 1 Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie 7 Carriera direttiva dei tecnici laureati 5 Carriera di concetto dei tecnici coadiutori 16 Carriera esecutiva dei tecnici 25

• In applicazione della legge 11 luglio 1980 n. 312, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determinerà la corrispondenza delle qualifiche sopra indicate con i livelli di cui alla stessa legge n. 312. Il 20% dei posti previsti per ciascuna carriera dalla presente tabella sarà assegnato per trasferimento; i rimanenti posti per pubblico concorso.

Art. 42 - Comitato tecnico-amministrativo.

• Nella Università degli studi della Basilicata, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo nominato dal Ministro della pubblica istruzione, composto dai seguenti membri

a) tre professori ordinari, di cui due designati dal Consiglio universitario nazionale e uno designato dal Ministro della pubblica istruzione

b) due rappresentanti della Regione

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

• Del comitato fa anche parte con funzioni di presidente il rettore dell'Università. Fino all'elezione del rettore la presidenza del comitato spetta al professore ordinario designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 43 - Comitati ordinatori.

• Nell'Università degli studi della Basilicata, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 102.

Arti. 44 - Rettore.

• Nella prima applicazione della presente legge il rettore dell'Università degli studi della Basilicata sarà eletto dai membri del comitato ordinatore nel proprio seno.

Art. 45 - Inizio dei corsi di laurea.

• In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università degli studi della Basilicata, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, e, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comitati ordinatori sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli.

Art. 46 - Statuto.

• Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata.

• Lo statuto andrà in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 47 - Norme di rinvio e finali.

• Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario. Capo II Facoltà di ingegneria nell'Università di Salerno.

Art. 48 - Istituzione.

• A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 è istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

• I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971 n. 1379, attualmente funzionanti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e Naturali dell'Università di Salerno, cessano di funzionare come corsi della predetta facoltà e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria.

• Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, l'ordinamento della facoltà e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario.

• I corsi del triennio saranno attivati gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1981-1982.

• I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facoltà di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e alla legge 11 luglio 1980 n. 312. Con l'attivazione del triennio viene costituito un comitato ordinatore, con le attribuzioni del consiglio di facoltà, composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 102. Fanno parte altresì del comitato i professori di ruolo trasferiti ai sensi del presente comma.

• Alle spese di funzionamento della facoltà di ingegneria si farà fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Capo III Disposizioni varie.

Art. 49 - Tirocinio degli insegnanti della scuola materna statale.

• Per i candidati al concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale bandito ai sensi dell'ordinanza ministeriale 10 novembre 1979 n. 272, il tirocinio svolto in scuole aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è valido purchè la durata del servizio prestato ed il numero di ore svolte per le attività teoriche non siano inferiori ad un quarto di quelli prescritti.

Art. 50 - Disposizioni per gli alunni.

• Per l'anno scolastico 1980-1981, i consigli di classe o di interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, qualora non dispongano di alcun elemento che consenta la valutazione periodica degli alunni, possono stabilire, con deliberazione motivata, di procedere anche nei confronti di singoli alunni, ad un'unica valutazione, in sede di giudizio finale.

• La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli alunni già frequentanti scuole od istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma e che abbiano ottenuto l'iscrizione in scuole od istituti di altro comune.

• Per le scuole ed istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma, non si applica, per l'anno scolastico 1980-1981, il disposto del secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977 n. 517.

• Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della legge 4 agosto 1977 n. 517, presso le scuole ed istituti di cui al precedente comma, nei quali ne sia ravvisata la necessità in relazione allo svolgimento dell'anno scolastico dovranno essere svolti, dai docenti delle medesime scuole ed istituti, nell'ambito del normale orario di servizio, appositi corsi di integrazione per gli alunni delle prime classi e di recupero per gli alunni delle classi successive. Tali corsi saranno effettuati dal 1°settembre al 30 settembre 1981 per le scuole dell'obbligo, per gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, dal 10 al 30 settembre.

Art. 51 - Abrogazione ed integrazione di norme.

• Il secondo comma dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 febbraio 1981 n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981 n. 128, è abrogato.

• Restano salve le domande di partecipazione ai giudizi per l'inquadramento nel ruolo o dei ricercatori, di cui all'art. 5 del decreto-legge 19 marzo 1981 n. 75, convertito in legge con la presente legge, presentato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 52 - Assegnazioni provvisorie di sede.

• Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione provvisoria di sede può essere concessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 59 della legge 11 luglio 1980 n. 312, anche nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilità dell'alloggio del richiedente verificatasi a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981.

• Il personale che versi nelle condizioni di cui sopra ha diritto alla precedenza assoluta rispetto ad altri eventuali aspiranti ad assegnazione provvisoria alla medesima sede in possesso dei titoli indicati dalle apposite ordinanze ministeriali relative all'anno scolastico 1981-1982. Nel caso di più aspiranti alla medesima sede che versino nelle condizioni di cui al primo comma si tiene conto delle ulteriori precedenze e del punteggio spettante ai singoli interessati in base alle tabelle di valutazione allegate alle menzionate ordinanze ministeriali. Capo IV Beni culturali.

Art. 53 - Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

• Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'art. 17, definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potrà prevedere anche forme di riattivazione parziale e dovrà individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneità dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonchè, possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.

• Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresì, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.

• Comuni singoli o comuni associati, nonchè le comunità montane, possono proporre, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attività bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla Regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi. Titolo VII NORME FINALI Capo Semplificazione delle procedure.

 

Pagina 7/10 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional